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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 119
H. Realizzazione di fondi appartenenti a proprietari responsabili solidalmente
Se i fondi costituiti in pegno e spettanti a più proprietari vincolati in solido, non furono aggiudicati ad un solo deliberatario, la ripartizione sarà fatta secondo le norme seguenti:
Se non esiste diritto di pegno di grado anteriore costituito solamente su alcuni fondi, i crediti garantiti da pegno saranno ripartiti sui singoli fondi in proporzione del loro valore, basato sul risultato degli incanti.
Se invece il credito garantito globalmente da tutti i fondi è posteriore in grado a crediti gravanti soltanto singoli fondi, il credito garantito da pegno globale sarà ripartito sui singoli fondi nella proporzione del loro prezzo, previa deduzione dell'importo delle ipoteche speciali anteriori dal prezzo dei fondi che ne sono gravati. I crediti garantiti dall'insieme dei fondi e poziori al credito per il quale l'esecuzione fu promossa saranno, ancorchè non scaduti, pagati in contanti.