Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 12
II. Pignoramento separato degli accessori 1Gli accessori d'un fondo possono essere pignorati separatamente soltanto col consenso del debitore e di tutti gli interessati secondo le risultanze dal registro fondiario (creditori pignoratizi, ecc.). 2Se gli accessori pignorati e realizzati separatamente erano annotati come tali nel registro fondiario, l'ufficio di esecuzione, eseguita la vendita, ne trasmetterà l'elenco all'ufficio del registro perché proceda alle necessarie cancellazioni. |