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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 124
II. Avvisi agli inquilini ed affittuari
Appena ricevuta la dichiarazione di fallimento, l'ufficio dei fallimenti avviserà per iscritto gli inquilini ed affittuari di un fondo di proprietà del debitore che, a scanso del pericolo di un doppio pagamento, essi dovranno d'ora innanzi pagare le pigioni e gli affitti solo in mano dell'ufficio.