Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 130b
2. Avvisi. Amministrazione 1L'apertura del fallimento sarà resa nota non solo ai creditori al beneficio di un diritto di pegno sulla quota di proprietà del fallito ma anche ai creditori al beneficio di un pegno sull'intero fondo; questi ultimi non devono però essere diffidati di presentare il loro titolo di pegno. 2Se il fallito è comproprietario di un fondo che fornisce reddito, l'articolo 23a lettera c prima frase si applica per analogia. 3All'amministrazione è applicabile per analogia l'articolo 23c capoverso 1. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |