Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)3. Elenco degli oneri, graduatoria 1Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo. 2I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF2 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.3 |