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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi

del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)

Art. 130e

5. Pro­ce­du­ra quan­do l'in­te­ro fon­do è gra­va­to da un di­rit­to di pe­gno im­mo­bi­lia­re

 

Se dall'epu­ra­zio­ne dell'elen­co de­gli one­ri ri­sul­ta che l'in­te­ro fon­do è gra­va­to da un di­rit­to di pe­gno si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 73e e 73f.


1 In­tro­dot­to dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vi­go­re dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164).