Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)7. Riserva del-l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare 1Al creditore garantito da un pegno gravante l'intero fondo resta riservato il diritto di far valere il suo credito alla scadenza già durante la procedura di fallimento (art. 89 cpv. 1) per mezzo dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 106a). 2Se il fondo oggetto del pegno viene realizzato in seguito all'esecuzione in via di realizzazione del pegno prima che il creditore pignoratizio abbia ricevuto un dividendo nel fallimento, è applicabile l'articolo 61 capoverso 2 RUF2 . L'articolo 217 della LEF resta riservato. |