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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 131
IX. Credito verso il deliberatario inadempiente
Se il credito verso il deliberatario inadempiente (art. 143 cpv. 2 LEF) è contestato e non può essere riscosso, l'amministrazione del fallimento ne farà offerta secondo l'articolo 260 della LEF anzitutto ai creditori pignoratizi perdenti, indi ai creditori chirografari. Se nessuno ne chiede la cessione il credito sarà venduto all'asta. L'articolo 72 è applicabile.