Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
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Art. 136
1Tutte le disposizioni e le istruzioni incompatibili col presente regolamento sono abrogate. 2In ispecial modo è abrogato il regolamento del Tribunale federale del 21 dicembre 19161 concernente le iscrizioni ed annotazioni nel registro fondiario da eseguirsi ad istanza degli uffici di esecuzione e dei fallimenti; e l'articolo 74 capoverso 3 RUF2 è modificato nel senso dell'articolo 69 capoverso 3 del presente regolamento. |
