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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 19
C. Locali occupati dal debitore
Prima della realizzazione del fondo il debitore non è tenuto al pagamento di un'indennità per i locali di abitazione o di negozio da esso occupati, nè può esserne espulso.