Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
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Art. 23d
E. Competenza Competente per il pignoramento e per l'amministrazione è l'ufficio del luogo (art. 24) in cui il fondo si trova. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |
