Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 24
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900 3490). 1Se il fondo da pignorarsi giace in altro circondario di esecuzione, l'ufficio incaricherà del pignoramento l'ufficiale di quel circondario: se il fondo è situato in più circondari, quello in cui si trova la parte che ha maggior valore (art. 89 LEF), indicandogli l'importo per il quale deve procedere al pignoramento. 2L'ufficio richiesto eseguirà il pignoramento conformandosi ai disposti degli articoli 89 e 90 della LEF, e 8, 9, 11, 14 e 15 del presente regolamento e invierà all'ufficio requirente il verbale di pignoramento, di cui conserverà una copia, aggiungendovi la prova dell'avvenuta richiesta di annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre. L'ufficio richiedente trascriverà il contenuto del verbale di pignoramento nell'originale del proprio verbale, di cui notificherà copia alle parti (art. 114 LEF) e assegnerà, ove sia necessario, i termini occorrenti.1 3L'amministrazione e la cultura del fondo (art. 16 a 21) spettano esclusivamente all'ufficio richiesto che può essere incaricato anche della distribuzione dei redditi ai creditori a stregua dell'articolo 22. BGE
145 III 487 (5A_240/2019) from 4. September 2019
Regeste: Art. 32 Abs. 2, 89 und 97 SchKG; Art. 9 Abs. 2 und 24 VZG; Umfang der Pfändung; Schätzung der zu pfändenden Vermögensstücke. Zuständigkeit zum Vollzug der Pfändung und Grundsätze zur Schätzung von Fahrzeugen und Grundstücken durch Sachverständige (E. 3). Die Pflicht zur Weiterleitung einer Beschwerde gilt auch für die kantonale Aufsichtsbehörde (E. 3.4.5). |