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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)A. Termine di realizzazione1 1Il creditore al beneficio di un pignoramento provvisorio non può chiedere la realizzazione del fondo prima che il pignoramento sia divenuto definitivo e che siano trascorsi sei mesi dal pignoramento provvisorio. Il termine entro il quale la realizzazione può essere chiesta decorre dal giorno in cui il pignoramento provvisorio è diventato definitivo (art. 116 e 118 LEF). |