Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 27
B. Realizzazione separata degli accessori Gli accessori compresi nel pignoramento del fondo (art. 11) non potranno essere realizzati separatamente se non col consenso di tutti gli interessati. Se l'accessorio realizzato era iscritto nel registro fondiario, l'ufficio di esecuzione si conformerà al disposto dell'articolo 12 capoverso 2 di questo regolamento. |