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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 40
III. Complemento o rettifica ordinati dall'autorità di vigilanza
Se in seguito a ricorso l'elenco oneri è stato modificato o completato dall'Autorità di vigilanza, l'ufficio comunicherà il complemento o la rettifica agli interessati, assegnando loro un nuovo termine di contestazione di dieci giorni.