Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 43
V. Contestazione del grado e dell'importo: rapporto tra i creditori di un gruppo1 1Il grado e l'importo di crediti pignoratizi iscritti nell'elenco degli oneri non possono più essere contestati nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell'elenco degli oneri. 2Se più creditori partecipano al pignoramento, la contestazione dell'elenco degli oneri e il procedimento giudiziario che ne seguì non sono produttivi di effetti nei confronti dei creditori, che non hanno impugnato l'onere. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). |