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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)2. Per surrogazione 1La sostituzione del pagamento effettivo di un credito da pagarsi in contanti con altro modo di estinzione (assunzione del debito, novazione) può essere accettata dall'ufficio soltanto se l'aggiudicatario produce, entro il termine fissato dalle condizioni di vendita per il pagamento o prorogato per accordo di tutti gli interessati (art. 63 cpv. 1), una dichiarazione del creditore constatante che è d'accordo di essere soddisfatto altrimenti. 2In mancanza di tale dichiarazione l'ufficio indirà un nuovo incanto appena spirato il termine di pagamento (art. 143 LEF). |