Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)III. Presentazione della domanda all'ufficio del registro fondiario La domanda di iscrizione o di cancellazione, stesa in duplo sull'apposito formulario, sarà trasmessa all'ufficio del registro fondiario a mezzo postale giusta le norme concernenti la comunicazione degli atti giudiziari (art. 28 dell'O (1) della legge sul servizio delle poste, del 1° settembre 19672) o consegnata direttamente all'ufficio contro ricevuta su uno degli esemplari. L'esemplare munito della ricevuta sarà conservato nell'incarto dell'esecuzione o del fallimento che esso concerne. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). |