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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 52
B. Modificazioni
Ulteriori modificazioni alle condizioni di incanto non sono ammissibili a meno che esse vengano di nuovo deposte, pubblicate e comunicate agli interessati a stregua dell'articolo 139 della LEF.