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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 55
II. Ove un altro creditore domandi la realizzazione
Se il creditore ipotecario che ha fatto pignorare il fondo ipotecato forma parte colla sua esecuzione di un gruppo e se la realizzazione è chiesta da un altro creditore partecipante, l'aggiudicazione non può aver luogo se l'offerta non supera anche il credito ipotecario, purché iscritto nell'elenco-oneri.