Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 59
II. Offerta collettiva Ove più persone abbiano fatto un'offerta collettiva senz'altra speciale indicazione il fondo sarà loro aggiudicato in comproprietà per quote eguali. |