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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 59
II. Offerta collettiva
Ove più persone abbiano fatto un'offerta collettiva senz'altra speciale indicazione il fondo sarà loro aggiudicato in comproprietà per quote eguali.