Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 6
IV. Restrizione della facoltà di disporre 1. Cancellazione La cancellazione dell'annotazione d'una restrizione alla facoltà di disporre sarà richiesta:
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |