Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)H. Incanto senza risultato 1Qualora l'incanto sia andato deserto, per mancanza di offerta o perché l'offerta fatta era insufficiente ai sensi dell'articolo 142a in relazione con l'articolo 126 capoverso 1 della LEF o perché l'ufficiale preposto all'incanto ha rinunciato alla vendita a norma dell'articolo 127 della LEF, l'esecuzione, quanto al fondo pignorato e ai suoi accessori, diventa caduca. Gli accessori non potranno essere realizzati separatamente se non col consenso di tutti gli interessati (debitore, creditori pignoranti e pignoratizi).1 2Il ricavo netto dei frutti naturali e civili non ancora distribuito (art. 22 cpv. 1) e, al caso, quello della realizzazione del credito verso il deliberatario inadempiente (art. 72) saranno attribuiti ai creditori pignoranti e pignoratizi (art. 806 CC2) istanti. 3Gli inquilini, i locatari ed il registro fondiario saranno avvisati immediatamente che il pignoramento e le restrizioni della facoltà di disporre che ne dipendono sono diventati caduchi. |