Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 72
J. Credito verso il deliberatario inadempiente 1Se il deliberatario non ha adempiute le condizioni della vendita e se il prezzo conseguito nel secondo incanto (art. 63) è inferiore a quello del primo, l'ufficio determinerà dapprima il valore del credito verso il deliberatario inadempiente e, nel caso di mancato pagamento entro il termine da parte del debitore del medesimo, ne darà comunicazione ai creditori procedenti e ai creditori pignoratizi i cui crediti rimasero scoperti, avvisandoli che se intendono far procedere alla realizzazione di detto credito secondo gli articoli 130 numero 1 e 131 della LEF dovranno farne domanda entro il termine di dieci giorni. In difetto di tale domanda, il credito sarà venduto ad un unico pubblico incanto.1 2Le garanzie fornite dal deliberatario inadempiente per l'adempimento delle condizioni di vendita saranno rimesse ai creditori che si sono incaricati dell'esazione del credito o cui venne assegnato in pagamento o al deliberatario del credito stesso (art. 170 cpv. 1 CO2). 3Ove in seguito a nuovo inadempimento anche da parte del nuovo aggiudicatario debbasi procedere ad altro incanto e ne risulti una nuova perdita, il credito verso il secondo deliberatario inadempiente sarà realizzato nel modo stabilito per il credito verso il primo. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). |