Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)B. Bando: notifica di pretese. I. Bando 1Il bando d'incanto di una parte di comproprietà di un fondo dovrà indicare la parte o la quota di valore spettante al debitore; esso conterrà inoltre la decisione e la stima del fondo in comproprietà e dei suoi accessori e, nel caso di proprietà per piani, la descrizione e la stima della parte del fondo e dei suoi accessori. 2La diffida a notificare i diritti di pegno e le servitù del vecchio diritto cantonale non ancora iscritte nei pubblici registri (art. 29 cpv. 2 e 3), non sarà limitata alla quota pignorata ma sarà estesa agli oneri gravanti il fondo intero. 3Qualora dall'estratto del registro fondiario (art. 73) risulti che l'intero fondo è gravato da pegno immobiliare, l'incanto sarà provvisoriamente sospeso e l'ufficio procederà unicamente alla pubblicazione della diffida di cui al capoverso 2 ed all'epurazione dell'elenco-oneri. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |