Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 73d
II. Comunicazione L'elenco-oneri sarà comunicato a tutti i creditori a favore dei quali venne pignorata la quota di comproprietà, a tutti i creditori pignoratizi il cui diritto di pegno grava la quota o l'intero fondo, come pure ai titolari di diritti annotati e al debitore. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |