Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)II. Vendita all'incanto della quota 1Non pervenendo a ripartire gli oneri dell'intero immobile e, se del caso, il debito solidale, e non pervenendo a sciogliere il rapporto di comproprietà, si provvederà all'incanto della sola quota pignorata, previa pubblicazione (art. 73a cpv. 1), e avviso agli interessati a norma dell'articolo 30 capoversi 2 a 4 e 73b capoverso 2. La diffida prevista dagli articoli 29 capoversi 2 e 3 e dall'articolo 73a capoverso 2 non deve essere ripetuta. La realizzazione forzata dell'intero fondo non è possibile senza il consenso di tutti gli interessati, riservato il caso previsto dall'articolo 106a. 2Se, prima dell'incanto della quota, dovesse essere promossa un'esecuzione in realizzazione del pegno immobiliare avente per oggetto l'intero fondo (art. 106a), la precedenza deve essere data a quest'ultima esecuzione. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |