Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 74
A. Competenza1 1Se il fondo da realizzarsi è situato in altro circondario di esecuzione, la domanda di vendita sarà nondimeno presentata all'ufficio del foro di esecuzione, anche ove, avvenuto il pignoramento, il debitore avesse trasferito il suo domicilio in altro circondario. L'ufficio del foro di esecuzione incaricherà della realizzazione l'ufficio del luogo dove il fondo è situato, anticipandogli a sua richiesta il presuntivo importo delle spese. 2Se il fondo è situato in più circondari, sarà competente per la realizzazione l'ufficio nel cui circondario è situata la parte del fondo di maggior valore. 3Se sono da realizzarsi contemporaneamente più fondi costituiti in pegno per il medesimo credito, competente per la realizzazione sarà l'ufficio del foro di esecuzione, se uno di essi è situato nel suo circondario. Se nessuno dei fondi giace in questo circondario, sarà competente l'ufficio nel cui circondario è situato il fondo di maggior valore. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). Secondo la medesima disp. alla numerazione romana delle marginali degli art. 74 a 78 sono state sostituite le lettere maiuscole. |