Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 77
D. Proroga di pagamento. Incassi 1L'ufficio richiesto non ha facoltà di concedere di propria iniziativa la proroga prevista dall'articolo 123 della LEF. 2Le somme incassate dall'ufficio richiesto saranno consegnate immediatamente all'ufficio richiedente, ove non sia stato stabilito diversamente (art. 24). |