Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 78a
1Per la vendita ordinata dal giudice giusta l'articolo 649b capoverso 3 CC2 è competente l'ufficio d'esecuzione o, se il diritto cantonale lo prevede, l'ufficio dei fallimenti del distretto in cui è sito il fondo in comproprietà o la parte del fondo di maggior valore. 2Le spese della procedura di incanto, da anticipare dal richiedente, saranno prelevate dal prodotto della vendita. 3L'aggiudicazione potrà essere operata a un prezzo non inferiore al montante dei crediti garantiti da pegno immobiliare, anche se non si dovessero conseguire eccedenze. 4L'esito della vendita deve in ogni caso essere comunicato al giudice, anche se l'incanto non avesse dato esito positivo. 5Per il resto gli articoli 73 a 73i sono applicabili per analogia, eccezion fatta per l'articolo 73e capoverso 3. La precedenza alla realizzazione dell'intero fondo in comproprietà in seguito a un'esecuzione in via di realizzazione del pegno verrà però accordata solo se tale realizzazione è imminente. |