Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 79
A. Data del riparto 1La graduatoria sarà allestita e il ricavo ripartito (art. 144 e segg. LEF) solo dopo la realizzazione del credito verso il deliberatario inadempiente (art. 72). Il disposto dell'articolo 199 della LEF è riservato. 2La graduatoria non determinerà che il grado dei creditori pignoranti. 3I crediti scaduti iscritti nell'elenco degli oneri passato in giudicato saranno pagati subito dopo l'incasso del prezzo di aggiudicazione, anche se non fosse ancora possibile procedere al riparto finale tra i creditori pignoranti. |