Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 81
C. Norme di riparto I. Disposizione generale Il riparto del ricavo netto sarà fatto secondo le norme seguenti: Anzitutto dovranno essere tacitati i creditori garantiti da pegno sul fondo o su titoli di pegno, i cui crediti figurano come esigibili nell'elenco degli oneri e sono rimasti incontestati o furono ammessi dal giudice. L'eccedenza sarà ripartita tra i creditori per i quali il fondo fu pignorato o sequestrato definitivamente e deposta per i creditori che sono al beneficio di un pignoramento provvisorio. I creditori pignoratizi, i cui diritti di pegno immobiliare furono iscritti nel registro fondiario solo dopo il pignoramento o sono stati dichiarati infondati nel procedimento di appuramento dell'elenco degli oneri, ma non furono contestati dal debitore, hanno diritto di partecipare al ricavo solo dopo l'integrale pagamento dei creditori pignoranti, salvo il caso in cui i diritti di pegno iscritti dopo il pignoramento siano sorti prima di esso in virtù della legge e prevalgano su tutti gli oneri iscritti. BGE
100 III 57 () from 30. März 1974
Regeste: 1. Art. 841 ZGB und Art. 117 VZG. Ist eine Klage aus Art. 841 ZGB nur gegen den vorgehenden Grundpfandgläubiger oder auch gegen allfällige am Grundpfandtitel berechtigte Faustpfandgläubiger zu richten? Da es nicht Sache der Aufsichtsbehörden ist, hierüber zu entscheiden, ist die Auszahlung des streitigen Anteils am Verwertungserlös bis zum Abschluss des Bauhandwerkerprozesses aufzuschieben und der entsprechende Betrag zu hinterlegen (Erw. 1 und 2). 2. Die Betreibungs- und Konkursämter sind berechtigt, sich im Beschwerde- und Rekursverfahren vor den Aufsichtsbehörden durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen (Erw. 3). |