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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 81
C. Norme di riparto
I. Disposizione generale
Il riparto del ricavo netto sarà fatto secondo le norme seguenti:
Anzitutto dovranno essere tacitati i creditori garantiti da pegno sul fondo o su titoli di pegno, i cui crediti figurano come esigibili nell'elenco degli oneri e sono rimasti incontestati o furono ammessi dal giudice. L'eccedenza sarà ripartita tra i creditori per i quali il fondo fu pignorato o sequestrato definitivamente e deposta per i creditori che sono al beneficio di un pignoramento provvisorio.
I creditori pignoratizi, i cui diritti di pegno immobiliare furono iscritti nel registro fondiario solo dopo il pignoramento o sono stati dichiarati infondati nel procedimento di appuramento dell'elenco degli oneri, ma non furono contestati dal debitore, hanno diritto di partecipare al ricavo solo dopo l'integrale pagamento dei creditori pignoranti, salvo il caso in cui i diritti di pegno iscritti dopo il pignoramento siano sorti prima di esso in virtù della legge e prevalgano su tutti gli oneri iscritti.