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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)III. Frutti e reddito del fondo I frutti naturali e civili, che furono oggetto di diversi pignoramenti successivi (pignoramenti singoli o per gruppi), serviranno, finché dura il pignoramento del fondo stesso, al soddisfacimento dei creditori al beneficio di un pignoramento precedente, anche ove fossero stati realizzati o fossero scaduti solo dopo l'esecuzione di un pignoramento susseguente. Restano riservati i diritti spettanti ai creditori pignoratizi procedenti in base agli articoli 94 capoverso 3 della LEF e 806 del CC1 (art. 114).2 |