Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 84a
E. Riparto in caso di realizzazione di una quota di comproprietà Quando deve essere ripartito il ricavo della realizzazione di una quota, gravata di pegno, di un fondo costituito interamente in pegno, le disposizioni degli articoli 79 capoverso 3 e 81 capoverso 2 sul pagamento dei crediti esigibili garantiti da pegno sono applicabili unicamente per i crediti garantiti da pegno gravanti la quota, e non per quelli che gravano l'intero fondo. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |