Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 87
C. Oggetto del pegno I. Responsabilità sussidiaria Se il credito è garantito da pegno sopra diversi fondi, di cui alcuni non sono ipotecati che sussidiariamente, l'esecuzione dovrà dapprima essere iniziata ed eseguita sui fondi ipotecariamente vincolati in via principale. Se il ricavo della loro vendita non basta per soddisfare completamente il creditore istante, questi dovrà presentare una nuova domanda d'esecuzione onde ottenere la realizzazione dei fondi ipotecati a titolo sussidiario. |