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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)A. Misure preli-minari I. Annotazione obbligatoria della restrizione della facoltà di disporre 1Ricevuta la domanda di vendita, l'ufficio è tenuto a richiedere l'annotazione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre secondo l'articolo 960 del CC2 (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a e 23a lett. a). 2Se l'annotazione è già stata praticata, tale richiesta non è necessaria. |