Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)II. Computo dei termini di realizzazione 1 Se il fondo ipotecato appartiene ad un terzo, i termini previsti dall'articolo 154 della LEF decorrono dal giorno in cui il precetto esecutivo fu notificato al terzo proprietario.1 2Per il computo del termine entro il quale la realizzazione può essere domandata, non si terrà conto, se è stata sollevata opposizione, dell'intervallo tra l'introduzione e la liquidazione del procedimento giudiziario da essa provocato, e neppure della durata d'una sospensione o di una moratoria concesse al terzo proprietario (art. 297 LEF), né di quella della procedura d'inventario sulla sua successione (art. 586 CC2).3 3La realizzazione non potrà aver luogo durante i periodi di cui, giusta il capoverso 2, non viene tenuto conto nel calcolo dei termini previsti dall'articolo 154 della LEF.4 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900 3490). |