Regolamento
|
Art. 10
Al registro delle esecuzioni s’inscriveranno tutte le esecuzioni di qualunque specie, secondo l’ordine d’inoltro della rispettiva domanda. Le colonne sono riempite come segue: Numero progressivo e, sotto questo, l’iniziale indicante la specie di esecuzione, vale a dire la lettera:
L’assenza di iniziali significa «esecuzione in via di pignoramento o di fallimento». Nome e cognome del debitore, del creditore, e, se del caso, del suo rappresentante. Ammontare del credito, con il saggio dell’interesse, l’indicazione del tempo durante il quale è decorso ed il totale. Tasse. Sulla prima linea si registrerà con un I la somma delle tasse fino a quella della notificazione al creditore del precetto esecutivo, inclusivamente; sulla seconda, con un II, la somma delle tasse derivanti dal pignoramento. Le tasse di realizzazione o vendita saranno registrate (con un III) soltanto quando questa non abbia dato alcun prodotto; in caso diverso, verranno defalcate direttamente dal prodotto della vendita, nel verbale di questa. Anticipi delle spese. Se le spese sono computate nel Conto corrente aperto al creditore, s’inscriverà, invece di una somma, la parola «Conto». Data dell’inoltro della domanda di esecuzione. Data della trasmissione e della notifica del precetto esecutivo; se le due date non sono identiche, si indicheranno in forma di frazione. Data dell’opposizione, se fu fatta. Qualora sia contestata soltanto una parte del credito, s’indicherà l’ammontare contestato. Data della trasmissione del precetto esecutivo al creditore. Data del rigetto provvisorio dell’opposizione. Data del rigetto definitivo dell’opposizione. Data dell’inoltro della domanda di proseguire l’esecuzione. Sulla prima linea, in forma di frazione: la data dell’avviso e dell’esecuzione del pignoramento (α). Sulle seguenti: le date dei pignoramenti supplementari. Data d’inoltro della domanda di vendita. Se la domanda vien ritirata, cancellare la data; se ne vien inoltrata una nuova, aggiungere la data di questa sotto quella della prima (β). Data della scadenza dell’ultima rata, se fu concessa una dilazione. Al di sotto di questa data, quella dello spirare della dilazione, quando questa cada per non essersi eseguito puntualmente il pagamento di una rata (). Data degli incanti. Ammontare dell’eventuale carenza di beni, nei casi di realizzazione del pegno (). Data dell’invio della comminatoria di fallimento. Indicazione del risultato dell’esecuzione per mezzo di iniziali, cioè con le lettere:
Indicazione della pagina di libro di cassa. Se più creditori partecipano al pignoramento, indicare la pagina d’ognuno di essi nel Registro dei gruppi. In questo caso, si lasceranno in bianco le rubriche β a per il primo pignorante e le rubriche α a per i partecipanti. BGE
126 III 476 () from 2. Oktober 2000
Regeste: Rückzug einer Betreibung durch den Gläubiger (Art. 8a Abs. 3 lit. c SchKG). Hat der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen, darf das Betreibungsamt Dritten keine Kenntnis von der Betreibung geben. Dabei spielt es keine Rolle, wann der Rückzug erfolgt, insbesondere ob er vor oder nach der Zahlung stattgefunden hat (E. 1b).
142 III 648 (5A_172/2016) from 19. August 2016
Regeste: GebV SchKG; Rückzug der Betreibung durch den Gläubiger; Gebühr für die Protokollierung. Der Rückzug der Betreibung durch den Gläubiger führt zu einer nicht besonders tarifierten Eintragung des Betreibungsamtes, welche gemäss Art. 42 GebV SchKG gebührenpflichtig ist (E. 3).
144 III 425 (5A_8/2018) from 21. Juni 2018
Regeste: GebV SchKG; Gebühr für die Eintragung des Betreibungsbegehrens. Für die Eintragung des Betreibungsbegehrens, welches vor Ausfertigung des Zahlungsbefehls zurückgezogen wird, gilt die Gebühr gemäss Art. 16 Abs. 4 GebV SchKG unabhängig davon, dass der Betreibungsgläubiger die Verjährung einer Forderung unterbrechen will (E. 2). |