1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, per via di ordinanza, emanare prescrizioni materiali e formali per le domande presentate dal creditore.
1bis Il servizio per l’alta vigilanza in materia di LEF aggregato all’UFG allestisce formulari per le domande presentate dal creditore e li pubblica in forma elettronica. L’utilizzo di questi formulari non è obbligatorio.
2 Gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti devono accettare anche le domande presentate oralmente, purché contengano tutte le indicazioni necessarie. Se la domanda è presentata oralmente, l’ufficio la riporta su un formulario, che viene fatto firmare al creditore.
7 Nuovo testo giusta il n. I del R del 14 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4007).