Regolamento
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Art. 4
1 Il creditore deve fornire l’anticipo spese conforme al regolamento8 quando presenta la domanda di esecuzione, per le spese del precetto esecutivo e se del caso per l’avviso ai locatori ed affittuari ai sensi dell’articolo 806 del Codice civile svizzero9; quando presenta la domanda di proseguire l’esecuzione, per le spese del pignoramento o della comminatoria di fallimento. Per le spese di realizzazione, egli deve fornire l’anticipo preteso dall’ufficio. 2 L’anticipo spese può essere fornito in contanti o mediante versamento sul conto postale o bancario dell’ufficio. |
