1 Al registro delle domande s’inscriveranno, nella prima colonna, col relativo numero progressivo, secondo l’ordine e la data del loro inoltro, tutte le domande d’esecuzione, di prosecuzione dell’esecuzione e di vendita che vengono presentate all’ufficio.
2 Le domande di proseguire l’esecuzione e di vendita che – a sensi di legge – non possono ancora essere accolte nel momento in cui vengono presentate all’ufficio, non saranno inscritte, ma rimandate al mittente con la nota: «precoce, non potrà essere accolta che il giorno ...».
3 Sono eccettuate le domande che pervengono all’ufficio al massimo due giorni troppo presto. Queste saranno accettate ed inscritte come le altre, secondo l’ordine del loro inoltro. S’indicherà nella colonna n. 2 (sotto forma di frazione) la duplice data del loro inoltro e quella del giorno a partire dal quale esse diventano ricevibili e s’intendono presentate.
4 Nella colonna n. 3 si deve indicare il genere della domanda con la relativa iniziale, e cioè con la lettera:
- E.
- la domanda d’esecuzione;
- P.
- la domanda di proseguire l’esecuzione; e
- V.
- la domanda di vendita.
5 Nella colonna n. 4 si menzionerà con una R. se fu chiesta e rilasciata una ricevuta della domanda d’esecuzione, o con un tratto orizzontale, se non ne fu fatta istanza.
6 Le colonne n. 5 e 6 servono all’iscrizione del cognome o della ditta del debitore e del creditore.
7 Nella colonna n. 7 s’indicherà la pagina ossia il foglio del registro delle persone o repertorio su cui si trovano questi cognomi e queste ditte, scrivendo pel debitore il numeratore e pel creditore il denominatore.
8 Nella colonna n. 8 figurerà, da ultimo, il numero sotto il quale l’esecuzione è inscritta nel registro delle esecuzioni.