Regolamento
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Art. 17 Approvazione e firma delle sentenze
1 I membri del collegio giudicante decidono le modalità d’approvazione della versione definitiva di una sentenza. 2 Il giudice che ha presieduto il collegio giudicante ed il cancelliere firmano le sentenze delle corti. In caso d’impedimento, firma un altro membro del Tribunale, rispettivamente un altro cancelliere.26 3 Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un altro membro del Tribunale; nelle procedure dinanzi ad un’autorità giudicante monocratica, la supplenza del cancelliere è effettuata da un altro cancelliere. 26 La correzione del 18 ott. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3535). |
