Regolamento di previdenza
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Art. 10 Obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti
1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l’obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBLICA e di presentare tutti i documenti necessari.4 2 Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio:
3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio le prestazioni e i proventi computabili ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell’entità della rendita.5 4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio a PUBLICA. 4 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 21 mar. e 16 ott. 2019, approvata dal CF il 6 dic. 2019 (RU 2019 4735). Correzione del 28 gen. 2020 (RU 2020 351). 5 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2465). |