Regolamento di previdenza
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Art. 102 Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente
1 Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo.96 2 La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all’ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (allegato 7). 3 Le rendite assegnate in seguito alla cessazione amministrativa ai sensi dell’articolo 32 degli Statuti della CFA e dell’articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiungimento dell’età ordinaria dell’AVS.97 4 Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne:
96 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). 97 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). 98 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). |