Regolamento di previdenza
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Art. 107 Garanzia secondo l’articolo 25 della legge su PUBLICA
1 La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e della persona impiegata siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento. 2 ...107 3 I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia. 4 I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i ricavi provenienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia. 5 In caso di riduzione dell’avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di riacquisto integrali prima del pensionamento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato riacquisto.108 107 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4751). 108 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2017 3291). |