Regolamento di previdenza
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Art.107d Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2017: adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Garanzia nominale dei diritti acquisiti sulla rendita di vecchiaia 113
1 Le persone assicurate che in data 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni hanno diritto in caso di pensionamento a una rendita di vecchiaia corrispondente almeno alla rendita di vecchiaia alla quale avrebbero avuto diritto se fossero andati in pensione il 31 dicembre 2018, senza adeguamento dei parametri tecnici. 2 Se a partire dal 1° gennaio 2019 l’avere di vecchiaia o un avere proveniente dal conto del PC è ridotto, in particolare in caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale, di pensionamento parziale di vecchiaia, di riscossione delle prestazioni di invalidità parziale o invalidità professionale parziale, o in caso di prelievi anticipati e di versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni oppure in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, la garanzia di cui al capoverso 1 viene meno. La garanzia decade altresì in caso di uscita dalla cassa di previdenza dopo il 1° gennaio 2019. 113 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF il 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2465). |