Regolamento di previdenza
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Art. 13 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro
1 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, entro i termini prescritti, le persone impiegate da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile, la data del matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli articoli 41, 47 e 58. Il datore di lavoro è responsabile della completezza e dell’esattezza delle indicazioni. 2 In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto di assicurazione della persona assicurata è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata. |