Regolamento di previdenza
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Art. 14 Condizioni di ammissione nell’assicurazione
Le persone impiegate sono assicurate contro i rischi di decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Esse sono anche assicurate per la vecchiaia a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età. |